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Infortunio in itinere

Ambiente e Sicurezza

Nell’opuscolo Inail i casi in cui è riconosciuta l’indennizzabilità in funzione del mezzo e del percorso.

I lavoratori che subiscono un infortunio in itinere, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall’Inail.

L’infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per: 


- recarsi da un luogo di lavoro ad un altro 

- consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale

- accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro


Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.


Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l’infortunio è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è “necessitato”.


Infortunio in itinere, l’opuscolo Inail

L’Inail ha pubblicato l’opuscolo “l‘infortunio in itinere” che illustra i casi in cui l’infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.


Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento

Se il lavoratore si reca a lavoro con le ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi etc.), l’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione se sussistono: 


- finalità lavorative

- normalità del tragitto

- compatibilità degli orari


Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”

Se il tragitto avviene con mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.

L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi necessitato solo nelle seguenti situazioni: 


- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative

- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro

- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe

- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato

- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga


Infortunio in itinere, i casi di esclusione

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.


Interruzioni e deviazioni del normale percorso

Anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:


- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro

- interruzioni/deviazioni dovute:

1. a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o

2. per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)

3. nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)

- interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola 

- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio


Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci 

Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da: 


- abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci

- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni 

- mancanza della patente di guida da parte del conducente

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