I lavoratori che subiscono un infortunio in itinere, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall’Inail.
L’infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per:
- recarsi da un luogo di lavoro ad un altro
- consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale
- accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro
Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.
Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l’infortunio è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è “necessitato”.
Infortunio in itinere, l’opuscolo Inail
L’Inail ha pubblicato l’opuscolo “l‘infortunio in itinere” che illustra i casi in cui l’infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.
Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento
Se il lavoratore si reca a lavoro con le ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi etc.), l’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione se sussistono:
- finalità lavorative
- normalità del tragitto
- compatibilità degli orari
Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”
Se il tragitto avviene con mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.
L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi necessitato solo nelle seguenti situazioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga
Infortunio in itinere, i casi di esclusione
Sono esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.
Interruzioni e deviazioni del normale percorso
Anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
- interruzioni/deviazioni dovute:
1. a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o
2. per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)
3. nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio
Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci
Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:
- abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
- uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- mancanza della patente di guida da parte del conducente