Il fattoUn lavoratore, con esperienza decennale, durante la fusione di alluminio e il versamento del metallo fuso in appositi stampi, teneva lo scafandro rialzato sul viso. Quel giorno, poichè uno stampo era bagnato, veniva investito dagli schizzi del metallo fuso, provocandosi gravi ustioni.
Il datore di lavoro fu condannato per il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 cod.pen., con violazione di norme prevenzionistiche.
Fece ricorso adducendo l'intera responsabilità al lavoratore, esperto, per comportamento abnorme, in una operazione manifestamente pericolosa.
La condanna fu confermata con le seguenti osservazioni.
La rispostaInadeguatezza del DPI " la Corte di merito ha evidenziato che il N.L., in occasione dell'episodio, calzava lo scafandro, sia pure scorrettamente, in quanto egli - come già in precedenti occasioni, a suo dire - teneva sollevata la visiera, che altrimenti gli avrebbe impedito la visuale. Di qui il convincimento, congruamente motivato, che da un lato il dispositivo di protezione individuale non fosse adeguato (la visiera aveva finalità protettive, ma il fatto che essa impedisse all'operaio la visuale la rendeva inidonea allo scopo)
Riguardo la formazione "Il fatto che il N.L. fosse adibito all'operazione de qua da lungo tempo, come dedotto dal ricorrente, non esimeva il L.M. da responsabilità sul piano formativo: ed invero, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non é escluso né é surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa "
Omessa vigilanza "Quanto al profilo dell'omessa vigilanza, il L.M. da un lato non aveva controllato che il N.L. calzasse lo scafandro nel modo dovuto e, dall'altro, non gli aveva fornito indicazioni sulla capacità del crogiuolo e sulla pericolosità dell'operazione in occasione della quale il lavoratore riportò le lesioni, specie con riguardo al rischio - poi concretizzatosi - insito nel versare il metallo fuso in stampi che si presentavano bagnati."
Riguardo il comportamento abnorme L'operazione affidata alla cura dell'operaio era intrinsecamente rischiosa, e tale da dover essere compiuta con la protezione di uno scafandro; il fatto che il lavoratore non avesse tenuto abbassata la visiera (per suo errore, ma anche per inidoneità dello scafandro messogli a disposizione) non può certo considerarsi "eccentrico" rispetto ai rischi della lavorazione di cui l'imputato, nella sua qualità, era gestore.