È sempre consentito il riutilizzo in situ delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto se non risultano essere contaminate. I chiarimenti per PA e professionisti
Nel settore delle costruzioni e delle bonifiche è possibile il rinvenimento, nel corso dei lavori, di materiali di riporto.
Tali materiali sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa.
In alcuni casi hanno una collocazione molto antica, in altri più recente; talvolta sono per loro natura altamente inquinanti, in altri casi del tutto inerti.
Con la circolare del 10 novembre 2017 il Ministero dell’Ambiente ha fornito utili chiarimenti interpretativi circa la possibilità di poter riutilizzare terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto.
In considerazione delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento (dpr 120/2017), recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, la circolare fornisce utili chiarimenti interpretativi per PA e professionisti al fine di uniformarne l’azione amministrativa.
Circolare 10 novembre 2017, i contenuti
Il documento si sofferma principalmente sui seguenti temi:
- definizione e qualificazione giuridica delle matrici materiali di riporto e le novità introdotte dal dpr 120/2017
- quadro normativo di riferimento in materia di gestione
- gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto
Nello specifico viene chiarito che, in base al dpr 120/2017, le terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto possono essere gestite come sottoprodotti ed essere riutilizzate in sito nei casi in cui:
- la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non superi la quantità massime del 20% in peso
- risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate
Pertanto, al fine di individuare il regime giuridico da applicare alla gestione dei materiali, si ha che:
qualora le matrici materiali di riporto rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo e risultino quindi non contaminate, è sempre consentito il loro riutilizzo in situ.
Se, invece, nelle matrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione è necessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale di riporto.
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