In Gazzetta la legge che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento europeo DPI (dispositivi di protezione individuale) entro il 21 novembre 2018
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 la legge 25 ottobre 2017, n. 163, contenente la
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.
La legge delega il Governo ad adottare entro il 21 novembre 2018 uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI, dispositivi di protezione individuale.
Il provvedimento abroga la direttiva 89/686/CEE e definisce nuove norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.
L’obiettivo è di assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti e che offrano un livello elevato di protezione degli utilizzatori e garantiscano, inoltre, il funzionamento del mercato interno.
Criteri specifici
Con l’approvazione della nuova legge il Governo dovrà adottare, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- aggiornamento delle disposizioni del dlgs 475/1992, n. 475, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni
- salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti
- individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425
- fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99
- previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell’articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
- previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425
- abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1
Inoltre, il Governo è delegato ad adottare, sempre entro 12 mesi, con uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, abrogando la direttiva 2009/142/CE.
Scarica la norma