Dopo le guide sugli attrezzature di sollevamento e piattaforme elevabili, l'Inail pubblica un lavoro riassuntivo che illustra come vengono condotte le verifiche periodiche sugli apparecchi di sollevamento.
Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego. In particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta.
Apparecchi di sollevamento "fantasma"
Una precisazione meritano argani e paranchi: questi, infatti, nascono come attrezzature di tipo trasferibile, ma nei casi in cui vengono fissati in modo permanente alle strutture, ad esempio per costituire una gru a bandiera o una monorotaia, laddove questa destinazione sia prevista dal fabbricante ovvero sia redatta una dichiarazione di conformità CE dell’insieme così realizzato, queste attrezzature vanno considerate apparecchi di sollevamento di tipo fisso.
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