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Funi e catene, quale formazione per gli addetti al controllo?

Ambiente & Sicurezza

Gli obblighi normativi

Il tema si rifà agli obblighi di verifica previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i per la verifica di funi e catene. In particolare l'Articolo 71 pone degli obblighi a carico del datore di lavoro in merito all'uso di attrezzature di lavoro, gruppo a cui appartengono anche i vari accessori di sollevamento dei carichi come le funi e le catene e di cui riportiamo un breve estratto

"[..] le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:


  1. ad interventi di controllo periodici [..]
  2. ad interventi di controllo straordinari [..]





[..] volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente."

[..] I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Collegato all'Art. 71 è l'All. VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, che al punto 3 riporta:

"3. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
...
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante".

ma senza specificare nulla in merito alla figura che deve provvedere a detti controlli e verifiche.

Il riferimento a norme UNI e linee guida ISPESL


In assenza di migliori spiegazioni si possono consultare le norma che disciplinano la verifica e il controllo dei dispositivi interessati

UNI ISO 4309:2011 - "Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura, manutenzione, ispezioni e scarto". Nel paragrafo 3 "Definizioni" si legge che l'addetto competente è definito come "persona avente conoscenza ed esperienza delle funi di acciaio di gru e paranchi tale da accertare le condizioni della fune, giudicare se possa essere lasciata in uso e stabilite l'intervallo di tempo massimo tra le ispezioni".

UNI EN 13414-3 "Brache a fune di acciaio - Sicurezza" definisce persona competente la "persona designata, adeguatamente addestrata, qualificata grazie a conoscenza ed esperienza pratica e che ha ricevuto le istruzioni necessarie per poter eseguire il calcolo del carico massimo di esercizio e gli esami richiesti".
La linea guida ISPESL "Linea guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione e di efficienza dei carrelli elevatori e relative attrezzature" al paragrafo 3.1 Qualifiche del personale addetto alle verifiche riporta la seguente definizione: "I tecnici esperti sono persone che, per la loro istruzione di base e per la loro esperienza, hanno sufficienti conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed hanno sufficiente familiarità con i relativi regolamenti per determinare le deviazioni delle condizioni appropriate".

Responsabilità del datore di lavoro

Si può quindi concludere che attualmente non esistono, né percorsi formativi, né programmi normati di accreditamento o abilitazione al ruolo di "verificatore di funi e catene".
La figura incaricata dal datore di lavoro:


  • deve avere accesso alle norme e alle regole di verifica specifiche per la tipologia di accessorio da verificare
  • deve disporre anche degli strumenti necessari per lo svolgimento delle verifiche stesse.



Competenze tecniche ed esperienza nello svolgimento dell'attività sono requisiti che saranno quindi valutati dal datore di lavoro nell'assegnazione dell'incarico.


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