Lombardia, pubblicate le linea guida sul ruolo del RLS nella valutazione del rischio stress lavoro correlato
Il dlgs 81/2008, all’art. 28 comma 1, prevede che la valutazione dei rischi deve essere effettuata tenendo in opportuna considerazione il rischio stress lavoro correlato. Al fine di fornire informazioni e consigli per una corretta valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato viene consultata la figura del RLS.
La valutazione del rischio da stress lavoro correlato prevede un ampio coinvolgimento del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) che deve essere consultato e deve partecipare attivamente alla valutazione dei rischi.
Il RLS deve essere consultato sin dalla fase di pianificazione, con particolare riferimento all’individuazione dei gruppi omogenei.
RLS e valutazione rischio stress lavoro correlato: linee guida
La Regione Lombardia ha approvato (DDS 6298/2016) il documento “La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella Valutazione del rischio Stress Lavoro correlato”.
Il documento contiene una serie di indicazioni in riferimento alla valutazione del rischio, analizzando il ruolo del RLS.
Innanzitutto chiarisce che l’attività di consultazione è da intendersi quale risultato della collaborazione tra:
- datore di lavoro, che deve prendere le decisioni
- RLS, che ha il compito di orientare ed aiutare
Lo scopo è quello di determinare un modello adattabile alle diverse situazioni e dimensioni aziendali in cui il RLS svolge un ruolo di “facilitatore” delle azioni poste in campo dal datore e del monitoraggio dei processi di prevenzione e di riduzione del rischio stress lavoro correlato.
Il RLS supporta il datore di lavoro nel processo di valutazione con una serie di contributi:
- contributo alla fase di informazione dei lavoratori, esercitando la propria funzione di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori
- contributo alla individuazione degli specifici “eventi sentinella” e dei fattori di contenuto e contesto lavorativo
- contributo all’individuazione dei Gruppi Omogenei
- contributo nella lettura delle risultanze dei dati oggettivi
- contributo alla eventuale individuazione di misure di prevenzione, relative tempistiche di monitoraggio e valutazione di efficacia delle stesse
- contributo nella eventuale valutazione approfondita
- proposta di una eventuale ripresa del percorso di valutazione
Le linee guida riportano infine le fonti informative e le banche dati sullo stress relativamente ai documenti specifici settoriali:
- settore alberghiero
- commercio
- vigilanza pubblica e privata
- istruzione
- sanità
- trasporti
- telecomunicazioni
- lavoro a turno
- lavori atipici
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