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Sicurezza gas domestico: la guida per chi installa e utilizza impianti e apparecchi a gas naturale e GPL. Le precauzioni da osservare e cosa fare in caso di emergenza

Ambiente & Sicurezza
L’utilizzo del gas in ambiti domestici richiede un attento rispetto delle norme e buonsenso da parte degli utenti, al fine di ridurre eventuali incidenti.

Per garantire un uso sicuro del gas domestico, sia esso gas naturale (metano) o GPL, i VVF hanno pubblicato il nuovo manuale Sicuro Gas edizione 2017.

La guida si rivolge agli operatori del settore e più in generale ai consumatori; contiene immagini chiare e testi comprensibili, offrendo un valido contributo affinché vengano evitati comportamenti errati da parte di chi installa e di chi utilizza impianti e apparecchi a gas.

Tipi di gas distribuiti in Italia

In Italia si distribuiscono sostanzialmente due tipi di gas, entrambi privi di componenti tossici:
  • il gas naturale, comunemente definito “metano”, che dai giacimenti di estrazione arriva direttamente alle nostre case attraverso un sistema di trasporto primario e reti di distribuzione
  • il GPL (gas di petrolio liquefatto), proveniente dagli stessi giacimenti di estrazione del metano e/o dalla distillazione del petrolio greggio, e che viene generalmente commercializzato in bombole o in piccoli serbatoi. In alcuni comuni e/o frazioni , nelle quali non è disponibile il gas naturale, il GPL viene distribuito anche mediante piccole reti canalizzate

Precauzioni da osservare

Il fatto che siano distribuiti gas combustibili tra loro diversi per le loro caratteristiche chimico-fisiche, impone di osservare una serie di precauzioni.


In particolare:
  1. prima di acquistare ed installare, apparecchi a gas, è necessario accertare che gli apparecchi stessi siano idonei a funzionare nel posto dove si intende utilizzarli;
  2. gli apparecchi non idonei ad utilizzare il gas distribuito nella zona devono essere sottoposti ad operazioni di conversione o trasformazione, al fine di evitare malfunzionamenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza. Le conversioni devono essere effettuate esclusivamente da operatori specializzati e/o centri di assistenza tecnica
  3. I dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione, che fanno parte di un apparecchio, non devono essere modificati

Marchiatura degli apparecchi


La direttiva comunitaria 2009/142/CE prescrive che gli apparecchi a gas siano conformi alle prescrizioni della direttiva stessa. La conformità può essere ottenuta mediante l’applicazione delle norme europee “armonizzate”.

Per ottenere il diritto ad apporre la marcatura CE, i fabbricanti debbono conformarsi ai requisiti di sicurezza imposti dalla direttiva tessa.

I requisiti per la sicurezza

Quali sono i “requisiti essenziali” a cui gli utenti devono fare riferimento per salvaguardare la sicurezza?

I principali sono:
  • ventilazione (1) – I locali dove sono installati apparecchi di utilizzazione che prelevano aria comburente dai medesimi locali devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l’aria necessaria per la combustione
  • aerazione (2) – E’ definita come il ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti. I locali si intendono “aerati” in presenza di “aperture permanenti” o “condotti” comunicanti direttamente con l’ambiente esterno, mentre si intendono “aerabili” i locali provvisti di finestre o porte-finestre apribili e direttamente comunicanti con l’ambiente esterno.
  • evacuazione prodotti della combustione (3) – Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all’esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc., di cui si deve periodicamente verificare l’efficienza
  • dispositivi di sorveglianza di fiamma (4) – Tutti gli apparecchi devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento
  • tenuta degli impianti (5) – Gli impianti di adduzione del gas combustibile devono essere a tenuta (non ci devono essere perdite di gas)
  • rivelatori di gas (6) – Questi dispositivi non sono obbligatori. Il loro eventuale impiego può tuttavia contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e  segnalazione ottica/acustica della presenza di gas nonché, talvolta, di intercettazione del gas stesso. Il loro impiego non esonera comunque dal rispetto di tutti i requisiti prescritti dalla legislazione e dalle normative pertinenti
Buone abitudini

Alcune azioni, se acquisite come comportamento quotidiano, sono buone abitudini che migliorano la sicurezza:
  • chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi. Questa operazione va sempre eseguita in caso di assenza da casa, anche se di breve durata;
  • per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliata la procedura seguente:
    • accendere il fiammifero
    • accostare il fiammifero acceso al bruciatore
    • aprire il rubinetto del gas
    • Se, infatti, si apre il rubinetto prima di aver acceso il fiammifero è possibile che, in caso di distrazione (es. squilla il telefono o suonano alla porta), il rubinetto rimanga aperto rilasciando gas nell’ambiente e procurando seri rischi di esplosione.
  • non allontanarsi dalla cucina lasciando incustoditi i cibi in cottura sul fuoco
  • evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti
Controllo e manutenzione degli impianti termici

Per garantire la sicurezza, gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti a regolare manutenzione, da parte di un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione elaborate per l’utente.

Il dpr 74/2013 precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria della caldaia devono essere eseguite da ditte abilitate, in conformità alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta che ha installato l’impianto.

In occasione degli interventi di controllo ed eventuali manutenzioni, si effettua anche il controllo di efficienza energetica che deve essere effettuata con la periodicità stabilita dalle disposizioni nazionali e/o regionali/provinciali. La corretta conduzione (come prevista dalle istruzioni d’uso e manutenzione) consente di:
  • mantenere efficiente l’apparecchio
  • ottenere risparmi significativi sui consumi di combustibile
  • contribuire a tenere pulito l’ambiente riducendo le emissioni inquinanti
  • Installazione e dichiarazione di conformità

Per qualsiasi intervento di installazione, modifica, ampliamento e manutenzione di impianti a gas nonché per l’installazione e la manutenzione di apparecchi bisogna rivolgersi unicamente a soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge.

Il dm 37/08, che riordina le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, certificati da un “certificato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

Lo stesso decreto prescrive, inoltre, che al termine dei lavori il soggetto rilasci una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte. Prima di procedere all’installazione dell’impianto, il soggetto deve verificare se sono rispettati i requisiti di sicurezza relativi alla ventilazione, all’aerazione, all’evacuazione dei prodotti della combustione. La verifica deve tenere in conto la tipologia di apparecchi che dovranno essere installati, che possono appartenere a tre principali tipologie costruttive:
  1. Tipo A: apparecchi di portata termica limitata, caratterizzati dal fatto che prelevano l’aria, necessaria alla combustione, direttamente nel locale dove sono installati ed evacuano i prodotti della combustione direttamente nello stesso ambiente
  2. Tipo B: apparecchi cosiddetti “a camera di combustione aperta”. Prelevano l’aria, necessaria alla combustione, direttamente nel locale dove sono installati ma  devono essere raccordati, mediante canali da fumo, a sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (camini, canne fumarie, ecc.).
  3. Tipo C: apparecchi cosiddetti “stagni”, con circuito di combustione “a tenuta” rispetto al locale d’installazione. Infatti prelevano l’aria, necessaria per la combustione, direttamente dall’esterno ed evacuano i prodotti della combustione direttamente all’esterno mediante appositi condotti di adduzione aria-espulsione fumi.
Gli apparecchi di tipo “A” e di tipo “B” non possono essere installati in locali adibiti a camera da letto, bagno/doccia, monolocali. Gli apparecchi di tipo A, inoltre, non possono essere installati nei locali di volume minore di 1,5 metri cubi per ogni kW di portata termica installata e, comunque, minore di 12 metri cubi.

Per questo motivo i locali d’installazione  degli apparecchi di tipo A e di tipo B devono essere permanentemente ventilati mediante aperture di ventilazione, di superficie pari a 6 cm² per kW installato, con un minimo di 100 cm², o mediante condotti di ventilazione.

Nel caso di installazione di apparecchi di tipo “A” sono necessarie due aperture di almeno 100 cm² ciascuna; la prima, collocata in prossimità del pavimento, per favorire l’ingresso di aria; la seconda, ubicata nella parte alta della parete, per consentire di evacuare all’esterno i prodotti della combustione.

Gli apparecchi di tipo “C”, con circuito di combustione stagno, non avendo necessità di prelevare l’aria dal locale d’installazione, non necessitano di aperture permanenti di ventilazione.

Osservate le prescrizioni di legge, e rispettate le norme di riferimento applicabili, il soggetto provvede alle verifiche di funzionalità e rilascia la dichiarazione di conformità.

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