Il Regolamento Edilizio Comunale è lo strumento che disciplina le modalità costruttive dei fabbricati disciplinando e garantendo il rispetto delle normative tecniche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.
Tutti i Comuni italiani ne sono provvisti, si differenzia dal Piano regolatore generale poiché quest’ultimo si occupa di aspetti di pianificazione e previsionali (destinazioni d'uso, volumetrie e superfici consentite, etc.), mentre il R.E. definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare tali previsioni. Nei vari Comuni sono frequenti i casi in cui le regole “tecniche” confluiscono nelle Norme tecniche di attuazione (“NTA”) del PRG, lasciando al R.E. un ruolo essenzialmente di raccolta di regole procedurali come distanza tra i fabbricati e la loro altezza, superficie utile o superficie lorda, dimensione minima dell'unità immobiliare, altezza dei vani, etc..
Poiché l'urbanistica e il governo del territorio è oggetto di legislazione regionale i contenuti e le articolazioni dei Regolamenti Urbanistici sono eterogenei e presentano da comune a comune sostanziali differenze, anche dal punto di vista terminologico e delle definizioni.
Per risolvere questo problema, che è un ostacolo alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti edilizi, il D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha previsto l'adozione in sede di Conferenza unificata di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al fine di semplificare ed uniformare per tutti i Comuni italiani le terminologie e le definizioni.
Dopo l’approvazione del provvedimento in Conferenza unificata, è previsto che le regioni emanino entro il 18/04/2017 un atto di recepimento che dovrà poi stabilire i metodi, le procedure ed i tempi da seguire per l’adeguamento comunale.