La perizia sull’area rivalutata non vincola il prezzo di vendita
Con la sentenza n. 3836/1/2016 la Ctr Lombardia ha stabilito che il valore della rivalutazione onerosa dei terreni non costituisce l’importo minimo da dover dichiarare nel successivo rogito notarile di compravendita.
Non c'è presenza di plusvalenza fiscale anche se il valore dichiarato e pagato risulta inferiore alla stima asseverata e giurata.
In questo periodo di crisi immobiliare il prezzo di compravendita può essere, e spesso purtroppo è, inferiore a quello stimato in sede di perizia e oggetto di rivalutazione. Parimenti la vendita ad un importo inferiore non comporta ovviamente la decadenza dell'agevolazione fiscale.