L’Iva relativa a un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.
L’istanza su cui si è pronunciata l’Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti.
Il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva.In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l’applicazione dell'aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l’emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta. In base alla regola generale, pertanto, l’Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta.
L’orientamento espresso con la risoluzione n. 75/E/2016 mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.
Conseguentemente, l'Iva relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n.75, 14/09/2016)