Il documento di prassi ricorda, in via preliminare, quali sono le condizioni per la distribuzione tramite terzi dei biglietti prestampati e riporta le modalità di annullamento disciplinate dall’articolo 7, comma 1, D.M. 13 luglio 2000, secondo cui “il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento”.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, i titoli vanno qualificati come titoli di accesso a data libera (titoli “open”) se consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco della stagione di apertura del parco stesso (o quantomeno all’interno di un determinato periodo di fruibilità del titolo).
Con riferimento alla rendicontazione dei titoli “open”, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo per l’acquisizione del titolo di accesso.
Se i titoli invenduti non sono annullati nei termini normativi previsti, il parco di divertimenti che li ha emessi è comunque tenuto al versamento della relativa Iva.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86, 30/09/2016)