La documentazione prodotta in sede di interpello ai sensi dell’articolo 11 della L. 212/2000 non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione, essendo necessario appurare attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta.
Infatti, il contribuente può richiedere il parere dell’amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza: la sussistenza (o meno) della autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82, 28/09/2016)